A causa dell’esaurimento delle risorse, è sospesa l’operatività della Sezione speciale per l’autotrasporto.
Di conseguenza non sono più applicabili le disposizioni subordinate all’operatività della suddetta Sezione e, in particolare, le percentuali di copertura della garanzia e i modelli di scoring specificamente previsti per le imprese di autotrasporto.
Le imprese di autotrasporto rimangono comunque ammissibili sulla base delle disposizioni applicabili alla generalità dei beneficiari finali e restano esentate dal pagamento delle commissioni “una tantum”.
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