Fondo di garanzia

La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.

Dal 30 agosto 2022 è possibile presentare le domande di garanzia a valere sul Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework” - Sezione 2.2 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti).

Le domande possono essere presentate anche da imprese diverse da Pmi con un numero di dipendenti non superiore a 499, limitatamente all’operatività sui portafogli di finanziamenti.

Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, p. es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche. Non devono inoltre essere sottoposte alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito guerra in Ucraina e non devono essere possedute o controllate da soggetti oggetto delle medesime sanzioni.

Le operazioni finanziarie devono inoltre rispettare alcuni limiti:
  • durata massima di 8 anni e

  • un importo non superiore alternativamente
    - al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente
    - al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione
    - al fabbisogno di liquidità nei successivi 12 mesi (o nei successivi 6 mesi per le imprese diverse dalle PMI ammissibili), qualora il soggetto abbia registrato uno o più delle seguenti condizioni: interruzioni nelle catene di approvvigionamento o forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati, forte calo di fatturato, pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, aumento dei costi per la sicurezza informatica.

Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia sono inoltre previste ulteriori condizioni, specificate nella circolare n. 6/2022 del Gestore.

Per tutte queste tipologie di operazioni sono confermate le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 (80% per investimento e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo; 60% per le operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione).

In attuazione dell’art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90% e prevedano un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

L’avvio dell’operatività ai sensi del Temporary Crisis Framework costituisce un significativo ampliamento delle possibilità per le imprese di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche. Ai Regimi de minimis e ai Regimi d’esenzione, si aggiunge infatti tale nuovo regime di aiuti che prevede un plafond pari a:

  • 500 mila euro per le imprese dell’industria e del commercio

  • 62mila euro per le imprese dell’agricoltura

  • 75 mila euro per le imprese della pesca e acquacoltura

Per verificare la capienza di questo plafond aggiuntivo viene adottato uno specifico calcolo dell’aiuto indicato nella circolare 6/2022 del Gestore.

Sarà inoltre da possibile raggiungere subito l’importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa. Attualmente, per le domande presentate ai sensi dei Regimi de minimis e dei Regimi d’esenzione, tale importo non può superare i 2,5 milioni di euro, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo dell’ESL. Per le richieste sospese in attesa della suddetta autorizzazione, banche e confidi richiedenti possono richiedere, qualora ne ricorrano le condizioni, l’accesso al Temporary Crisis Framework attraverso l’apposito modulo “Richiesta garanzia sezione 2.2 TCF”.

Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Per la descrizione dettagliate delle nuove misure si rimanda alla Circolare n. 6/2022 del Gestore Mediocredito Centrale