Fondo di garanzia

La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.

L’art. 56 del DL Cura Italia stabilisce la possibilità per imprese e professionisti di beneficiare del divieto di revoca, della proroga e della sospensione sui finanziamenti in essere. I soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità possono richiedere l’applicazione di queste misure agli intermediari finanziari (per la normativa del Fondo “soggetti richiedenti”).

Verificati i requisiti di ammissibilità, i soggetti richiedenti sono tenuti alla concessione delle misure stesse e hanno la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Sezione Speciale.

Le misure dell’Art. 56 operazioni

  • MISURA A- DIVIETO DI REVOCA. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte alla data del termine delle misure

  • MISURA B – PROROGA. Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima della Data del termine delle misure, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni fino alla Data del termine delle misure.

  • MISURA C – SOSPENSIONE. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della Data di termine delle misure è sospeso sino alla Data del termine delle misure e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le garanzie della Sezione speciale

La Sezione speciale, regolamentata da apposite Modalità operative, interviene senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario con la concessione di garanzie sussidiarie sulle operazioni finanziarie oggetto delle misure previste dall’Art. 56 del DL Cura Italia. In particolare la Sezione garantisce:

  • per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del termine delle misure, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del DL Cura Italia, dei prestiti di cui al comma 2, lettera a)

  • per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b)

  • per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c)

Presentazione e delibera delle domande

Le domande di garanzia devono essere presentate dai soggetti richiedenti, salvo proroghe, entro il 15 settembre, come previsto dalla Circolare del Gestore n. 5/2021.