Operative dal 19 giugno le novità previste per il Fondo di garanzia dalla legge di conversione del DL Liquidità (L. 40/2020). Le principali modifiche riguardano la garanzia concessa automaticamente con copertura al 100%: l’importo massimo del finanziamento arriva a 30mila euro dai precedenti 25mila; la durata massima raggiunge 10 anni, rispetto ai 6 precedenti, fermo restando l’obbligo di non iniziare il rimborso prima di 24 mesi dall’erogazione; la platea dei beneficiari è stata estesa a broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La legge di conversione ha introdotto anche la copertura al 100% per le operazioni al di fuori del punto 3.2 Quadro temporaneo che si può ottenere sommando garanzia del Fondo e garanzia concessa dal confidi su fondi propri.
Ulteriori novità riguardano l’intervento su operazioni rinegoziazione o consolidamento: obbligo di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% dell’importo del debito in essere (in precedenza era del 10%)e di riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito.
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