Fondo di garanzia

La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

I soggetti che erogano un'operazione di microcredito sono tenuti a prestare, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla normativa. Tali servizi possono riguardare il supporto alla definizione della strategia di sviluppo, la formazione sulle tecniche di amministrazione o sull'uso di tecnologie avanzate, la definizione di strategie di marketing, il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi o per l'individuazione di criticità del progetto finanziato.

I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti, di 50.000 euro.

La prenotazione.

I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce, accedendo alla procedura telematica attraverso il link presente in questa pagina. Inserendo nome, cognome, codice fiscale e indirizzo e-mail è possibile registrarsi. Successivamente si può effettuare la prenotazione, indicando soltanto codice fiscale, ragione sociale, forma giuridica, posta elettronica certificata, e-mail e importo dell’operazione. La procedura on line emette una ricevuta, con relativo codice identificativo, che attesta la prenotazione e che il beneficiario può stampare.

La conferma della prenotazione.

La prenotazione non comporta automaticamente la concessione di una garanzia né del connesso finanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine il soggetto beneficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare on line la prenotazione. A tal fine si deve presentare al finanziatore la ricevuta di prenotazione e l'allegato 4.

La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia.

Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo.

Per la conferma della prenotazione l'impresa o il professionista può rivolgersi a una banca, a un intermediario finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.

Dopo che uno dei soggetti elencati ha effettuato la conferma della prenotazione, la richiesta della garanzia, sempre entro 60 giorni, può essere anche effettuata da un confidi a condizione che quest'ultimo indichi come soggetto finanziatore lo stesso che ha effettuato la conferma (in altri termini il confidi non può effettuare la conferma della prenotazione, ma può fare la richiesta di ammissione alla garanzia sulla base di una prenotazione confermata da un finanziatore).

Nelle regioni Toscana e Abruzzo la richiesta di ammissione può essere presentata solo da un confidi.

È possibile fare più richieste di prenotazione, a condizione che la somma degli importi non superi il limite di 35 mila euro. Se la prenotazione scade per mancanza di conferma entro i termini, il relativo importo viene cancellato dal plafond occupato ed è possibile effettuare una nuova richiesta.

La prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la garanzia. Imprese e professionisti si possono rivolgere direttamente a banche, intermediari vigilati, operatori di microcredito o confidi che, anche in assenza di prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un’operazione di microcredito.

Le risorse destinate al microcredito rappresentano il plafond entro il quale è possibile acquisire le prenotazioni on line. Se tale limite viene raggiunto, la prenotazione delle risorse viene sospesa, per essere eventualmente riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni non confermate. In caso di sospensione della prenotazione, le domande di garanzia sulle operazioni di microcredito presentate da banche, confidi e intermediari accreditati continueranno ad essere accettate dal Gestore, anche in assenza di prenotazione.

Le modalità di accesso per le operazioni di microcredito alla garanzia pubblica sono particolarmente vantaggiose: il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale. Ciò significa che, ai fine dell’accesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell’impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.

La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia).

La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.