Rimangono in vigore fino al 30 giugno 2021 le misure di potenziamento del Fondo di garanzia previste dal DL Liquidità per fare fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. La scadenza inizialmente stabilita per il 31 dicembre del 2020 è stata infatti posticipata di sei mesi della Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 244).
Pmi e professionisti potranno dunque continuare ad utilizzare le misure previste dall’art 13, comma 1, del DL Liquidità: garanzia al 100% per prestiti fino a 30mila euro, copertura al 90% per importi superiori con la possibilità di arrivare al 100% con l’intervento aggiuntivo di un confidi, importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, delibera dell’intervento senza valutazione dei dati di bilancio, rilascio di garanzie su operazioni già erogate ecc.
Proroga di soli due mesi, invece, per i provvedimenti previsti dall’art. 13, comma 1 del Dl Liquidità a favore delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499. La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 245) ha stabilito un prolungamento fino al 28 febbraio 2021.
Nessuna proroga per le misure relative ai portafogli di finanziamenti previste dall’articolo 13, comma 2 del DL Liquidità. il cui termine di scadenza resta invariato al 31/12/2020.
Per le operazioni fino a 30mila con copertura al 100% la Legge di Bilancio 2021, oltre alla proroga, prevede alcune modifiche che entreranno in vigore dalla data che sarà comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare: estensione dei soggetti beneficiari a società di agenti in attività finan¬ziaria, società di mediazione creditizia (codici ATECO 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22) e società disciplinate dal Testo Unico Bancario identificate dal codice ATECO 66.21.00 (periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni), fermo restando che ditte individuali, professionisti e studi professionali che esercitano le medesime attività sono già ammissibili; aumento della la durata massima dei finanziamenti da 10 a 15 anni; rettifica del metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti (0,20% più, se positivo, Rendistato di durata analoga al finanziamento).
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