Si amplia ulteriormente la platea dei beneficiari ammissibili al Fondo di Garanzia con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dl Agosto, a seguito del nulla osta da parte della Commissione Europea. Le novità si applicano alle richieste di ammissione presentate al Fondo dal 19 novembre 2020.
Per le operazioni fino a 30mila garantite al 100% sono ammissibili due nuove tipologie di beneficiari. La prima comprende gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La seconda tipologia riguarda le attività finanziarie e assicurative. Sono infatti ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le imprese individuali, i professionisti e gli studi professionali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (Sezione K, divisione 66 del Codice Ateco 2007). La normativa fino ad oggi vigente ammetteva soltanto agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker.
La terza novità interessa tutte le categorie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo. Sarà infatti possibile presentare le richieste garanzia anche in favore di imprese che hanno ottenuto un prolungamento della garanzia per motivi di temporanea difficoltà, purché risultino in bonis.
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