La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.
Il Fondo di garanzia ha siglato con Cassa Depositi e Presiti (CDP) un accordo per l’utilizzo delle controgaranzie rilasciate dalla stessa CDP che si avvale, attraverso il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI), delle risorse dell’European Guarantee Fund (EGF).
A partire dal 17 gennaio 2022 un portafoglio di nuove garanzie dirette accolte dal Fondo, fino ad un ammontare massimo di 4,5 miliardi di euro, beneficia della controgaranzia rilasciata da CDP con copertura all’80%. CDP si avvale a sua volta di una controgaranzia al 70% concessa da FEI a valere su risorse EGF. Sono ammissibili alla Controgaranzia CDP-FEI-EGF le domande di garanzia ammesse all’intervento del Fondo relative a finanziamenti, a favore delle PMI italiane, con le seguenti caratteristiche:
durata dei finanziamenti garantiti compresa tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 10 anni
importo massimo garantito dal Fondo PMI per singola impresa pari a € 3.214.285,71 corrispondente a un massimale contro-garantito dal FEI pari a € 1.800.000
finalità dei finanziamenti garantiti: esclusivamente capitale circolante (in aggiunta agli investimenti, sono escluse le operazioni di acquisto automezzi, leasing finanziario, factoring, debito subordinato e quasi-equity)
ammontare massimo pari a € 1.8 milioni relativo altri aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria a valere sulla misura Temporary Framework 3.1 del Fondo EGF
La richiesta della controgaranzia CDP-FEI- EGF è effettuata dal Gestore del Fondo, previa verifica dei parametri di ammissibilità delle singole operazioni.
Le risorse messe a disposizione attraverso la controgaranzia CDP-FEI- EGF sono pari a 10 miliardi di euro. L’operazione consente al Fondo di liberare risorse per rilasciare nuove garanzia a seguito del risparmio conseguito in termini di minori accantonamenti.
Si comunica che la Commissione Europea ha autorizzato la possibilità di richiedere allungamenti di durata dei finanziamenti che beneficiano della garanzia EGF anche successivamente alla scadenza del cd. Temporary Framework (originariamente il 31 dicembre 2021, successivamente esteso al 30 giugno 2022 e infine al 31 dicembre 2022), senza impatti per la validità della Garanzia EGF, ferma restando la discrezionalità del soggetto finanziatore nell’accogliere tale richiesta.