Dal 1° gennaio il Fondo di garanzia applica il nuovo de minimis emanato con il Regolamento 2831/2023 della Commissione europea.
La principale novità riguarda l’innalzamento da 200 mila euro a 300 mila euro per impresa unica del massimale concesso ai sensi del de minimis. Questo massimale si calcola su base mobile tenendo conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto (il riferimento temporale non è più quello degli esercizi finanziari, ma quello degli anni solari).
Ulteriore novità è l’applicazione del nuovo regolamento anche alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a cui precedentemente si applicava un massimale più basso.
Il nuovo de minimis, infine, abolisce alcune limitazioni per le imprese di autotrasporto che, dal 1° gennaio, possono presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi del Regolamento 2831/2023 anche per operazioni finalizzate all’acquisito di mezzi e attrezzature di trasporto. Anche in questo caso si applica il massimale per gli aiuti di 300 mila euro per impresa unica.
Circolare Mediocredito Centrale n. 2/2014
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