Sono in vigore con decorrenza immediata le misure in favore delle zone interessate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dal 2 marzo, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, e per la durata di dodici mesi, per le micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali situate nei territori colpiti da tale evento, l’intervento del Fondo di Garanzia è concesso a titolo gratuito, con priorità di istruttoria e delibera, e con la copertura massima per tutte le operazione: 80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per la garanzia diretta e 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per la riassicurazione.
Queste misure sono riservate alle imprese con sede o unità locali ubicate nei Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 52 del 1° marzo 2020.
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