La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.
Gli interventi della Sezione speciale Piemonte PR FESR 2021-2027 sono finalizzati al rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia a favore delle imprese beneficiarie della regione.
La Sezione speciale Regione Piemonte (di seguito Sezione speciale) è istituita dall’Accordo del 1° luglio 2019 e dall’addendum del 2 agosto 2023 tra Regione Piemonte, Ministero delle Imprese e del made in Italy e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con l’addendum del 2 agosto 2023, la Sezione speciale, in continuità con il periodo di Programmazione UE 2014 - 2020, prosegue l’operatività nel periodo di Programmazione UE 2021-2027, con una dotazione finanziaria di euro 60.000.000,00, rinvenienti da risorse del PR Piemonte FESR 2021-2027.
Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo stabilite dalla normativa in vigore, la Sezione speciale interviene finanziando, insieme al Fondo stesso, le singole operazioni di garanzia diretta e di riassicurazione/controgaranzia a favore delle PMI, delle piccole imprese a media capitalizzazione (SMC) e dei liberi professionisti ubicati nella Regione Piemonte
In presenza di investimenti materiali o dell’installazione di attrezzature acquistate per il tramite del finanziamento garantito per un importo dell’investimento che supera 500 mila euro, il soggetto beneficiario finale è tenuto ad esporre targhe o cartelloni permanenti, con esposizione dell’emblema dell’Unione Europea, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato IX del Regolamento UE 2021/1060 (vedi Allegato 1 -"Comunicazione e visibilità - Allegato IX Reg. UE 1060/21).
L’intermediario è tenuto a predisporre e a fornire, in caso di controlli e di accertamenti, la documentazione attestante l’attività di valutazione svolta per la concessione del finanziamento, compresa la documentazione dalla quale si evinca la descrizione dettagliata della finalità di utilizzo del finanziamento concesso e la valutazione svolta per accertare la coerenza di tale finalità con le informazioni riportate nella richiesta di agevolazione, sia per le operazioni a fronte di investimento che per il capitale circolante. L’intermediario è altresì tenuto a verificare che la domanda di agevolazione riporti informazioni di dettaglio in merito alla finalità dell’operazione.
Le operazioni finanziarie devono essere riferite alla sede principale o a una unità locale del soggetto beneficiario situate nel territorio della Regione Piemonte e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali, anche già avviati (da non più di 6 mesi alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione) alla data di presentazione della richiesta di garanzia purché non realizzati completamente alla data della concessione della garanzia, ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali.
Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi, i finanziamenti misti e i finanziamenti garantiti destinati all’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili della stessa operazione.
Non sono altresì ammissibili i seguenti ambiti di intervento individuati dall’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1058 (vedi Allegato 2 - "Ambiti non ammissibili") e i settori di attività di cui all’Allegato 3 (vedi Allegato 3 - "ATECO 2007 settori ammissibili").
La Sezione speciale interviene, a integrazione delle misure di copertura delle singole operazioni del Fondo, finanziando
In conformità all'art. 38, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato effettuato un versamento di 18 mln in favore del Fondo di garanzia.