La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.
Gli interventi della Sezione speciale Regione Toscana sono finalizzati al rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia a favore delle imprese beneficiarie ubicate nella Regione.
La Sezione speciale Regione Toscana (di seguito Sezione Speciale) è istituita dall’Accordo firmato il 18 dicembre 2019 da Regione Toscana, Ministero delle Imprese e del made in Italy e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con l’addendum all’accordo del 1° dicembre 2023, alla Sezione speciale, affluiscono:
16,5 mln di ulteriori risorse regionali ad integrazione della dotazione iniziale di 12,0 mln, per un totale di 28,5
30,0 mln rinvenienti da risorse del Programma Regionale FESR Toscana 2021-2027
3,6 mln rinvenienti dal Piano Sviluppo e Coesione Toscana FSC 2014/2020 (euro 2,0 mln) e dal Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (1,6 mln)
Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo stabilite dalla normativa in vigore, la Sezione speciale interviene finanziando, insieme al Fondo stesso, le singole operazioni di riassicurazione/controgaranzia a favore delle PMI e dei liberi professionisti ubicati nella Regione Toscana.
In presenza di investimenti materiali o dell’installazione di attrezzature acquistate per il tramite del finanziamento garantito per un importo dell’investimento che supera 500 mila euro, il soggetto beneficiario finale è tenuto ad esporre targhe o cartelloni permanenti, con esposizione dell’emblema dell’Unione Europea, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX del Regolamento UE 2021/1060 (Allegato 1 -"Comunicazione e visibilità allegato IX Reg. UE 1060/21).
L’intermediario (soggetto richiedente) è tenuto a predisporre e a fornire, in caso di controlli e di accertamenti, la documentazione attestante l’attività di valutazione svolta per la concessione del finanziamento, compresa la documentazione dalla quale si evinca la descrizione dettagliata della finalità di utilizzo del finanziamento concesso e la valutazione svolta per accertare la coerenza di tale finalità con le informazioni riportate nella richiesta di agevolazione, sia per le operazioni a fronte di investimento che per il capitale circolante. L’intermediario è altresì tenuto a verificare che la domanda di agevolazione riporti informazioni di dettaglio in merito alla finalità dell’operazione.
Le operazioni finanziarie devono essere riferite alla sede principale o a una unità locale del soggetto beneficiario situate nel territorio della Regione Toscana e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali, anche già avviati (da non più di 6 mesi alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione) alla data di presentazione della richiesta di garanzia purché non realizzati completamente alla data della concessione della garanzia, ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei.
Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi, le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, i finanziamenti misti e i finanziamenti garantiti destinati all’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili della stessa operazione.
Non sono altresì ammissibili i seguenti ambiti di intervento individuati dall’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1058 (Allegato 2 - "Ambiti non ammissibili") e i settori di attività di cui all’Allegato 3 (Allegato 3 - "ATECO 2007 settori ammissibili").
La Sezione speciale interviene, a integrazione delle misure di copertura delle singole operazioni del Fondo, finanziando:
l’incremento della misura della riassicurazione fino al 90% dell’importo garantito dal soggetto garante
il pari incremento della misura della connessa controgaranzia rilasciata dal Fondo.