La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.
Approvate con decreto ministeriale del 2 agosto 2023 in vigore dal 13 ottobre 2023
Sezione speciale di cui all'articolo 56 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18
La parte X delle Disposizioni operative (parte VII prima della riforma) contiene i quadri riassuntivi dell’efficacia contributiva utili ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL) sviluppato dalla garanzia sia nel caso di approvazione a valere sia sul Regolamento de minimis sia sul Regolamento 651/2014.
Nel documento si trovano due tabelle, la prima riferita alle operazioni sul capitale circolante, la seconda relativa a operazioni per investimenti. I valori contenuti nelle tabelle sono espressi in percentuale.
Per effettuare il calcolo dell’ESL occorre in primo luogo individuare il valore delle percentuale da applicare all’operazione. A tal fine occorre incrociare due dati:
la commissione pagata al Fondo dal soggetto richiedente per l’operazione (riga orizzontale);
la durata dell’operazione (colonna verticale - per esempio, nel caso di operazione della durata di 5 anni il valore da considerare è “tra 4 e 5” e non tra “5 e 6”).
Nel caso di de minimis la percentuale individuata deve essere applicata all’importo garantito (non al finanziamento nel suo complesso).
Nel caso di Regolamento 651/2014, invece, la percentuale individuata va moltiplicata per il valore ottenuto dal rapporto tra l'importo garantito o controgarantito dal Fondo ed il costo dell'investimento.
I valori delle tabelle variano al variare del tasso di riferimento comunitario e del fattore di rischio (calcolato annualmente dal Gestore). Il tasso di riferimento europeo viene comunicato sul sito Internet della Commissione Europea
N.B. L’ESL viene calcolato utilizzando la tabella in vigore al momento della delibera e non della presentazione della domanda.