In considerazione dell’imminente scadenza del 30 giugno 2021, termine entro il quale sarà possibile concedere garanzie secondo le condizioni previste dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23(DL Liquidità), convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, Il Gestore del Fondo comunica che, tenuto conto degli ordinari tempi tecnici di istruttoria, potrà assicurare il rilascio di garanzie alle vigenti condizioni per tutte le richieste che saranno presentate o, per le richieste sospese per integrazione documentale, completate entro la data del 23 giugno 2021.
Si precisa inoltre che le richieste di garanzia che perverranno o le richieste sospese per integrazione documentale che si completeranno successivamente a tale data saranno istruite e concesse secondo i nuovi criteri e condizioni previste dal Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 (DL Sostegni-bis).
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