Prorogate fino al 31 dicembre le misure straordinarie previste dal Dl Liquidità a valere sul Temporary Framework che hanno modificato in profondità l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte alle conseguenze economiche della pandemia. Il prolungamento è stato stabilito dal DL Sostegni bis e approvato dalla Commissione Europea con decisione del 29 giugno 2021. I medesimi provvedimenti prevedono alcune modifiche al funzionamento del Fondo previsto dal DL Liquidità sono in vigore per le operazioni presentate al Fondo a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021.
Tra le principali novità si segnala che per le operazioni fino a 30mila euro:
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la copertura della garanzia diretta passa dal 100% al 90%
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la copertura massima dei confidi passa dal 100% al 90% dell’operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100%
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sono abolite le previsioni riguardanti il tasso di interesse massimo applicabile.
Per quanto riguarda le operazioni superiori ai 30mila euro:
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la copertura della garanzia diretta passa dal 90% all’80% (operazioni lettera c, comma 1, art.13 del DL Liquidità)
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la copertura per l’intervento dei confidi rimane invariata al 90% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 100% (operazioni lettera d, comma 1, art.13 del DL Liquidità)
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la durata massima delle operazioni garantite passa da 6 a 8 anni con la possibilità di richiedere il prolungamento fino al nuovo limite temporale per le domande già approvate (a copertura invariata per le operazioni di garanzia diretta).
Per un quadro completo delle modifiche si rimanda alla Circolare n. 6/2021 del Gestore del Fondo Mediocredito Centrale e alla tabella allegata. Per ulteriori dettagli operativi si può consultare la comunicazione del Customer Care del Fondo di garanzia.
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