A causa dell’esaurimento delle risorse, è sospesa l’operatività della Sezione speciale per l’autotrasporto. Di conseguenza non sono più applicabili le disposizioni subordinate all’operatività della suddetta Sezione e, in particolare, le percentuali di copertura della garanzia e i modelli di scoring specificamente previsti per le imprese di autotrasporto. Le imprese di autotrasporto rimangono comunque ammissibili sulla base delle disposizioni applicabili alla generalità dei beneficiari finali ed esentate dal pagamento delle commissioni “una tantum”.
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