Immediatamente operativi i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il Consiglio di gestione ha deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle numerose disposizioni previste dall’art.49 del Decreto-Legge del 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Molte sono le novità introdotte dal decreto. La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura). Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.
Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di rating (nei casi in cui la normativa prevede la sua applicazione).
E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto. Sono ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Per l’elenco completo dei provvedimenti del decreto “Cura Italia” relativi al Fondo di garanzia si rimanda alla Circolare del Gestore n. 8/2020.
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