La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.
La Sezione Speciale per l’autotrasporto, istituita con il decreto del 27 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, prevede modalità di accesso semplificate per le imprese del settore.
La Sezione Speciale interviene a favore delle PMI operanti nel settore dell’autotrasporto merci su strada (codici Ateco 2007 49.40, 49.41 e 49.42)
La copertura della garanzia fino all’80%, indipendentemente dalla durata e dall’ubicazione dell’impresa, per la maggior parte delle operazioni (rimangono escluse dall’aliquota massima le operazioni sul capitale di rischio, gli investimenti in quasi-equity, le operazioni di sottoscrizione di mini bond e le operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario).
L’ammissibilità delle imprese di autotrasporto non dipende dall’operatività della Sezione Speciale. Quando questa è sospesa le imprese del settore rimangono ammissibili sulla base delle disposizioni applicabili alla generalità delle imprese. Indipendentemente dall’operatività della Sezione Speciale, inoltre, le imprese sono esentate dal pagamento delle commissioni.
Le imprese di autotrasporto sono sempre sottoposte a una duplice limitazione, rispetto alla generalità delle imprese, a prescindere dall’operatività della Sezione Speciale:
l’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto sono ammissibili esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento 651/2015 (non sono dunque ammissibili a valere sul regime de minimis)
il tetto massimo del cosiddetto plafond de minimis è pari a 100 mila euro in tre anni.