Fondo di garanzia

La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.

La Sezione speciale Regione Emilia-Romagna (di seguito Sezione speciale) è istituita dall’Accordo del 23 gennaio 2018 tra Regione Emilia-Romagna, Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e Ministero dell’economia e delle finanze e dagli atti integrativi all’accordo dell’11 febbraio 2019, del 2 dicembre 2019, del 31 dicembre 2021, del 7 dicembre 2023 e da ultimo del 2/12/2024.

Con gli addendum del 7 dicembre 2023 e del 2 dicembre 2024, la Sezione speciale, in continuità con il periodo di Programmazione UE 2014 - 2020, prosegue l’operatività nel periodo di Programmazione UE 2021-2027, con una dotazione finanziaria di euro 4.801.130,54, rinvenienti da risorse del PR Emilia-Romagna FESR 2021-2027.

QUALI OPERAZIONI FINANZIA

Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo stabilite dalla normativa in vigore, la Sezione speciale interviene finanziando, insieme al Fondo stesso, le singole operazioni di riassicurazione/controgaranzia in favore di PMI, professionisti e piccole imprese a media capitalizzazione (SMC), ubicate nella Regione Emilia-Romagna.

In presenza di investimenti materiali o dell’installazione di attrezzature acquistate per il tramite del finanziamento garantito per un importo dell’investimento che supera 500 mila euro, il soggetto beneficiario finale è tenuto ad esporre targhe o cartelloni permanenti, con esposizione dell’emblema dell’Unione Europea, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX del Regolamento UE 2021/1060 (vedi Allegato 1 -"Comunicazione e visibilità - Allegato IX Reg. UE 1060/21).

L’intermediario è tenuto a predisporre e a fornire, in caso di controlli e di accertamenti, la documentazione attestante l’attività di valutazione svolta per la concessione del finanziamento, compresa la documentazione dalla quale si evinca la descrizione dettagliata della finalità di utilizzo del finanziamento concesso e la valutazione svolta per accertare la coerenza di tale finalità con le informazioni riportate nella richiesta di agevolazione, sia per le operazioni a fronte di investimento che per il capitale circolante. L’intermediario è altresì tenuto a verificare che la domanda di agevolazione riporti informazioni di dettaglio in merito alla finalità dell’operazione.

IN QUALI AMBITI INTERVIENE

Le operazioni finanziarie devono essere riferite alla sede principale o a una unità locale del soggetto beneficiario situate nel territorio della Regione Emilia-Romagna e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali, anche già avviati (da non più di 6 mesi alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione) alla data di presentazione della richiesta di garanzia purché non realizzati completamente alla data della concessione della garanzia, ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e in coerenza con i criteri di ammissibilità del PR FESR 2021-2027 della Regione

Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi, le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, i finanziamenti misti e i finanziamenti garantiti destinati all’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili della stessa operazione.

Non sono altresì ammissibili i seguenti ambiti di intervento individuati dall’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1058 (vedi Allegato 2 - "Ambiti non ammissibili"), dal regolamento (UE) n. 651/2014 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e i settori di attività di cui all’allegato 3 (vedi Allegato 3 - "ATECO 2007 settori ammissibili").

COME INTERVIENE

La Sezione speciale interviene a integrazione delle misure di copertura delle singole operazioni del Fondo, finanziando:

  • l’incremento della misura della riassicurazione fino al 90% dell’importo garantito dal soggetto garante
  • il pari incremento della misura della connessa controgaranzia rilasciata dal Fondo.