La garanzia pubblica che facilita l'accesso
al credito delle PMI e dei Professionisti.
Sezione a favore di imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati
1. La Sezione a favore di imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati è la sezione del Fondo istituita ai sensi dell'articoli 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e disciplinata dal successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016.
2. La garanzia a valere sulle risorse della suddetta sezione è concessa in favore seguenti soggetti beneficiari, anche diversi dalle PMI:
a) imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:
b) imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda;
c) cooperative sociali di cui alla legge 1° novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia;
d) cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia.
3. La garanzia a valere sulle risorse della sezione di cui al paragrafo 1 è concessa:
4. Le garanzie della Sezione di cui al paragrafo 1 non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi a valere sulla Sezione del Fondo crescita di cui all'articolo 5 del citato decreto ministeriale 4 novembre 2016.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 208/2015, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, I'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'impresa beneficiaria, è tenuto a rimborsare al Fondo gli importi liquidati dalla Sezione di cui al paragrafo 1, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.