La Sezione speciale Regione Toscana (di seguito Sezione Speciale) è
SEZIONE SPECIALE REGIONE TOSCANA PR FESR 2021-2027
QUALI OPERAZIONI FINANZIA
Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo stabilite dalla normativa in vigore, la Sezione speciale interviene finanziando, insieme al Fondo stesso, le singole operazioni di riassicurazione/controgaranzia a favore delle PMI e dei liberi professionisti ubicati nella Regione Toscana.
In presenza di
investimenti materiali o dell’installazione di attrezzature acquistate per il tramite del finanziamento garantito per un importo dell’investimento che supera 500 mila euro, il soggetto beneficiario finale è tenuto ad
esporre targhe o cartelloni permanenti, con esposizione dell’emblema dell’Unione Europea, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX del Regolamento UE 2021/1060 (Allegato 1 -"Comunicazione e visibilità allegato IX Reg. UE 1060/21).
L’intermediario (soggetto richiedente) è tenuto a predisporre e a fornire, in caso di controlli e di accertamenti, la documentazione attestante l’attività di valutazione svolta per la concessione del finanziamento, compresa la documentazione dalla quale si evinca la descrizione dettagliata della finalità di utilizzo del finanziamento concesso e la valutazione svolta per accertare la coerenza di tale finalità con le informazioni riportate nella richiesta di agevolazione, sia per le operazioni a fronte di investimento che per il capitale circolante. L’intermediario è altresì tenuto a verificare che la domanda di agevolazione riporti informazioni di dettaglio in merito alla finalità dell’operazione.
IN QUALI AMBITI INTERVIENE
Le operazioni finanziarie devono essere riferite alla sede principale o a una unità locale del soggetto beneficiario situate nel territorio della Regione Toscana,come indicato in domanda di garanzia sulla base dell’attività di valutazione per la concessione del finanziamento, e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali, anche già avviati (da non più di 6 mesi alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione) alla data di presentazione della richiesta di garanzia purché non realizzati completamente alla data della concessione della garanzia, ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei.
Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni aventi ad oggetto il
consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi, le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di
attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, i finanziamenti misti e i finanziamenti garantiti destinati all’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili della stessa operazione.
Non sono altresì ammissibili i seguenti ambiti di intervento individuati dall’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1058 (Allegato 2 - "Ambiti non ammissibili") e i settori di attività di cui all’Allegato 3 (Allegato 3 - "ATECO 2007 settori ammissibili").
COME INTERVIENE
La Sezione speciale interviene, a integrazione delle misure di copertura delle singole operazioni del Fondo,
finanziando:
- l’incremento della misura della riassicurazione fino al 90% dell’importo garantito dal soggetto garante
- il pari incremento della misura della connessa controgaranzia rilasciata dal Fondo.
*La percentuale rappresenta il valore massimo che può assumere la copertura del Fondo sull’operazione finanziaria garantita: il risultato si ottiene moltiplicando la copertura del Fondo (90%) per la copertura massima che può offrire il soggetto garante (80% del finanziamento).
Sono stati effettuati versamenti per un importo complessivo di 28 ,5 mln in favore del Fondo di garanzia.